AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,
commi  2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la
lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,  integrate  con  le
modifiche  apportate  dalla  legge  di  conversione,  che  di  quelle
modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle  note.  Restano
invariati   il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi  qui
riportati.
   La modifica apportata dalla legge di conversione e'  stampata  con
caratteri corsivi.
  (Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni ((...))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
               (Soppresso dalla legge di conversione)